Coordinamento per la sicurezza

Il coordinamento della sicurezza è effettuato in fase di progettazione (art. 91 D.Lgs. 81/2008) e in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. 81/2008) da personale qualificato.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione effettua la verifica documentale di tutte le richieste dell’impresa Appaltatrice relative all’ingresso in cantiere di imprese subappaltatrici, controllandone l’idoneità, la conformità e la congruità rispetto ai documenti contrattuali ed alle leggi di riferimento.

Successivamente tiene sotto controllo lo stato documentale dei subappaltatori relativamente a tutti i documenti con scadenze periodiche (DURC, Certificato CCIAA, ecc…), verificando il mantenimento dei requisiti da parte dei subappaltatori.

Tale attività di controllo deve essere effettuata anche sui singoli lavoratori delle ditte subappaltatrici ogni volta che venga comunicato la necessità di inserire nuovi elementi.

Nel caso sia necessario, sarà cura del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori definire con l’impresa appaltatrice le modalità di comunicazione relative all’inserimento di nuovo personale.

Sono inoltre monitorate le scadenze relative ai subappalti / accessi in cantiere ed i relativi importi approvati, comunicando eventualmente la necessità di richiedere proroghe all’appaltatore e dandone comunicazione al Cliente.

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori verifica il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri in particolare secondo quanto stabilito all’ art.92 del D.Lgs. 81/2008 ed in accordo all’incarico ricevuto da parte del Responsabile dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori svolge le proprie attività con il supporto di personale qualificato concordato con il Committente che effettua attività di Supervisione Lavori.

Ai sensi dell’art. 148 del DPR 207/2010, il direttore dei lavori:

  1. cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
  2. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
  3. ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’articolo 21 della predetta legge.
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